Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Revamping fotovoltaico 2026: cosa cambia per la gestione dei moduli smontati
Pubblicato il 25/08/2026
Ogni intervento di revamping su un impianto del Conto Energia produce, prima ancora di generare nuova energia, un problema molto concreto: cosa fare dei moduli che vengono smontati. La normativa è chiara sul principio — i pannelli fotovoltaici sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche a tutti gli effetti, disciplinati dal D.Lgs. 49/2014 — ma il 2026 ha portato due novità che chi pianifica un revamping deve conoscere prima di aprire il cantiere, non dopo aver già smontato i pannelli vecchi.
La prima riguarda la responsabilità finanziaria. Con il D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 2, che recepisce la direttiva europea 2024/884, il legislatore ha modificato il D.Lgs. 49/2014 introducendo l’articolo 24-bis: l’onere del finanziamento della gestione a fine vita ricade sui produttori per tutti i moduli immessi sul mercato dal 13 agosto 2012 in poi, indipendentemente dal fatto che l’impianto sia domestico (sotto i 10 kW) o professionale (10 kW e oltre). Per gli impianti che godono degli incentivi del Conto Energia, il meccanismo pratico resta quello della cauzione trattenuta dal GSE — tipicamente 20 euro a modulo, che scendono a circa 10 euro se ci si affida a uno dei Sistemi Collettivi autorizzati, come PV CYCLE Italia, Cobat, Ecolight o Ecoped, che si occupano di raccolta, trasporto e trattamento dei pannelli a fine vita, recuperando oltre il 95% dei materiali — vetro, alluminio, silicio, argento — reintrodotti nei cicli produttivi.
La seconda novità è quella che rende il tema attuale in questi giorni: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1513/2026, ha dichiarato illegittimo il raddoppio della cauzione trattenuta dal GSE — da 10 a 20 euro per pannello — quando quella decisione si basa su dati storici riferiti a periodi in cui lo smontaggio dei moduli era esplicitamente escluso dal calcolo, senza una specifica istruttoria tecnica ed economica che documenti l’incidenza reale dei nuovi costi della filiera sulla tariffa finale. Una sentenza del TAR Lazio, la n. 13266/2026, ha confermato che il raddoppio può operare solo sulla quota base correttamente determinata, non come sostituto dell’istruttoria dovuta. Per chi sta pianificando oggi un revamping su un impianto incentivato, questo significa una cosa molto concreta: la cifra che il GSE tratterrà per ogni modulo smontato non è più data per scontata, ed è legittimo chiedere conto di come è stata calcolata.
Regole 2026 per la gestione dei moduli smontati
Domande frequenti
Come funziona la responsabilità finanziaria per i moduli smontati
Ricade sui produttori per tutti i pannelli immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012, secondo l’art. 24-bis del D.Lgs. 49/2014.
Qual è la cauzione trattenuta dal GSE per i moduli del Conto Energia
Generalmente 20 euro a modulo, riducibili a circa 10 euro tramite Sistemi Collettivi autorizzati.
Perché il raddoppio della cauzione è stato dichiarato illegittimo
Il Consiglio di Stato ha stabilito che non può essere applicato senza una istruttoria tecnica che dimostri l’incidenza reale dei costi della filiera.
Cosa ha confermato il TAR Lazio sulla cauzione GSE
Che il raddoppio può operare solo sulla quota base correttamente determinata, non come sostituto dell’istruttoria.
Cosa significa per chi pianifica un revamping nel 2026
La cifra trattenuta dal GSE non è più automatica: è legittimo chiedere come è stata calcolata e verificare la documentazione.
Approfondimenti di AssoSolare
Per il quadro completo su soglie di potenza e procedure GSE, la nostra guida al revamping Conto Energia 2026 ripercorre i vincoli tecnici e le novità del DL 21/2026, mentre l’approfondimento sul mercato secondario dei moduli usati e il repowering analizza le alternative allo smaltimento puro per i componenti ancora funzionanti.
Riferimenti istituzionali
Il testo del D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 2 e del D.Lgs. 49/2014 modificato dall’art. 24-bis sono consultabili su Normattiva. Le procedure di conferimento e la gestione della cauzione sono pubblicate sul portale ufficiale del GSE. Il testo delle sentenze citate, la n. 1513/2026 del Consiglio di Stato e la n. 13266/2026 del TAR Lazio, è consultabile su Giustizia Amministrativa, il portale ufficiale della giustizia amministrativa italiana.