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Iperammortamento 2026 fotovoltaico: guida operativa per le imprese
Pubblicato il 16/04/2026
L’iperammortamento 2026 è la misura fiscale che ha sostituito i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, consentendo alle imprese di dedurre dal reddito imponibile una quota maggiorata del costo dei beni strumentali. Per gli impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo aziendale il meccanismo è operativo dal 1° gennaio 2026, ma con un vincolo specifico che non riguarda gli altri beni strumentali: i moduli fotovoltaici devono essere di produzione europea e iscritti nel registro ENEA categorie B o C. Il D.L. 38/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, ha eliminato l’obbligo Made in EU per i beni strumentali 4.0 in generale, ma ha lasciato intatto il requisito per i moduli fotovoltaici: questo è il punto che più genera confusione tra installatori, EPC e consulenti fiscali.
Esporta in Fogli
Il decreto attuativo MIMIT-MEF non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli investimenti possono essere avviati contando sul testo della Legge di Bilancio 2026 e del DL 38/2026, ma le comunicazioni formali al GSE tramite piattaforma dedicata dovranno attendere l’apertura dello sportello. Chi ha scadenze fiscali ravvicinate deve confrontarsi con il proprio consulente prima di contabilizzare la maggiorazione.
Come funziona la maggiorazione dell’investimento
La maggiorazione si applica al costo di acquisizione del bene e aumenta la quota deducibile in ciascun periodo di imposta per tutta la durata del piano di ammortamento. Non è un credito d’imposta e non genera un incasso immediato: riduce la base imponibile Ires o Irpef nei periodi successivi all’entrata in funzione del bene finalizzato all’autoconsumo aziendale. Un impianto fotovoltaico da 200.000 euro con aliquota di ammortamento ordinaria del 9% genera una quota annua di 18.000 euro. Con la maggiorazione al 180% la base ammortizzabile sale a 560.000 euro e la quota annua a 50.400 euro, con un risparmio fiscale aggiuntivo — a un’aliquota Ires del 24% — di circa 7.776 euro l’anno per tutta la durata del piano.
Il bene deve entrare in funzione entro il periodo di imposta in cui si intende fruire della prima quota di maggiorazione. La sola consegna o il semplice allacciamento non sono sufficienti: serve la messa in servizio effettiva, documentata dalla dichiarazione di conformità dell’installatore e dal contratto di connessione attivo con il gestore di rete. Per i beni consegnati entro il 31 dicembre 2026 con completamento entro il 30 giugno 2027 è prevista una finestra di proroga, a condizione che l’ordine sia confermato e sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo entro fine 2026. Gli impianti realizzati in leasing accedono all’agevolazione con le stesse modalità di quelli acquistati in proprietà: la maggiorazione si applica al costo sostenuto dalla società di leasing e il conduttore deduce i canoni nella misura maggiorata. È uno degli aspetti meno noti ma più rilevanti per le PMI che finanziano gli investimenti tramite operatori specializzati.
Quali moduli fotovoltaici accedono all’agevolazione
Il DL 38/2026 ha eliminato il vincolo Made in EU per i beni strumentali 4.0 in generale, ma per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione il requisito europeo rimane autonomo e intatto per effetto del comma 429, lettera b) della Legge di Bilancio 2026, che il decreto fiscale non ha modificato. Sono ammissibili esclusivamente i moduli iscritti nelle categorie B e C del registro ENEA: la categoria B comprende moduli con celle prodotte negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza minima a livello di cella pari al 23,5%, mentre la categoria C include moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea con efficienza minima pari al 24%. I moduli di produzione cinese, anche se ad alta efficienza, non accedono all’agevolazione per la componente fotovoltaica. Il sistema di accumulo abbinato non è soggetto allo stesso vincolo e rientra nella maggiorazione senza restrizioni di origine.
Scenari pratici per le imprese italiane
Il beneficio reale dipende dall’aliquota Ires o Irpef dell’impresa, dalla dimensione dell’investimento e dalla durata del piano di ammortamento. Fondamentale resta lo studio accurato sul dimensionamento dell’impianto per garantire che l’investimento sia calibrato sul reale fabbisogno energetico dello stabilimento. La tabella qui sotto mostra tre scenari tipo per imprese con investimento fotovoltaico in autoconsumo.
Cumulabilità con altri incentivi
L’iperammortamento 2026 non è cumulabile con Transizione 5.0 sullo stesso bene. È invece compatibile con il finanziamento bancario, con i contributi a fondo perduto regionali che non finanzino la stessa quota di costo e con la detrazione Iva per le imprese in regime ordinario. Per gli impianti in aree ZES Unica Sud la cumulabilità con il credito d’imposta ZES va verificata caso per caso con il consulente fiscale: alcune fonti indicano compatibilità nel rispetto dei limiti di cumulo, ma in assenza del decreto attuativo definitivo il quadro non è ancora chiuso.
Prima di chiudere il contratto con il fornitore o presentare la pratica al commercialista vale la pena verificare che la potenza dell’impianto sia davvero calibrata sui consumi produttivi dell’azienda. Un impianto sovradimensionato genera energia che non puoi autoconsumire e che vendi alla rete a prezzi spesso penalizzanti; uno sottodimensionato non ottimizza il beneficio fiscale rispetto al potenziale di risparmio. In fondo a questa pagina trovi il nostro simulatore: inserisci i dati del tuo stabilimento e ottieni una stima orientativa della configurazione più efficiente. I dati non vengono trasmessi a nessun fornitore.
FAQ sull’Iperammortamento 2026
Chi ha già il fotovoltaico installato può accedere all’iperammortamento 2026?
No. L’agevolazione si applica ai nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Un impianto già in funzione non può essere rivalutato o ri-ammortizzato con le nuove aliquote. Chi sta valutando un ampliamento con sostituzione sostanziale dei componenti principali può costruire un’argomentazione per l’accesso, ma deve documentare con precisione la distinzione tra manutenzione straordinaria e nuovo investimento.
I moduli fotovoltaici cinesi accedono all’iperammortamento?
No. Il DL 38/2026 ha eliminato il vincolo Made in EU per i beni strumentali 4.0 in generale, ma per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione il requisito europeo è rimasto intatto per effetto del comma 429, lettera b) della Legge di Bilancio 2026. Sono ammissibili solo i moduli iscritti nel registro ENEA nelle categorie B e C, entrambe con celle di produzione europea. Il sistema di accumulo abbinato non è soggetto a questo vincolo.
Quando si può inviare la comunicazione preventiva al GSE?
La piattaforma GSE non è ancora operativa perché il decreto attuativo MIMIT-MEF non è stato pubblicato. Gli investimenti possono essere avviati, ma le comunicazioni formali dovranno attendere l’apertura dello sportello. Chi ha già ordinato i beni e versato l’acconto del 20% è nella finestra di proroga e può completare l’investimento entro il 30 giugno 2027.
L’agevolazione vale anche per i professionisti con partita Iva?
Per i beni strumentali 4.0 sì, con le aliquote ordinarie. Per gli impianti fotovoltaici in autoconsumo la misura è riservata alle imprese titolari di reddito d’impresa. I professionisti in regime forfettario sono esclusi. Chi opera in forma di società — anche piccola — rientra senza problemi purché l’impianto sia destinato all’autoconsumo della struttura produttiva ubicata in Italia.
Approfondimenti di AssoSolare
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Riferimenti istituzionali
D.L. 38/2026 — Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026
ENEA — Accesso al Registro Moduli Fotovoltaici
ENEA — Portale Registro Fotovoltaico
GSE — Gestore dei Servizi Energetici
MIMIT — Ministero delle Imprese e del Made in Italy