Ristrutturazioni e fotovoltaico: cosa cambia dal 3 agosto per chi ristruttura, non solo per chi costruisce

Pubblicato il 11/08/2026

Il pezzo di ieri ha raccontato la scadenza del 3 agosto per chi presenta oggi un titolo edilizio per una nuova costruzione. Ma il D.Lgs. 5/2026 non si ferma lì: la parte meno raccontata della norma riguarda le ristrutturazioni, dove il perimetro dell’obbligo è più ampio di quanto molti progettisti immaginino, e dove la percentuale di fabbisogno da coprire con rinnovabili varia in base alla portata dei lavori, non a un unico standard fisso come nelle nuove costruzioni.

La prima cosa da chiarire è la regola transitoria, perché è quella che decide se un progetto in corso rientra o meno nel nuovo obbligo. Le pratiche edilizie — CILA, SCIA, Permesso di Costruire — protocollate in Comune fino al 2 agosto 2026 seguono le vecchie regole; tutte le istanze presentate dal 3 agosto in poi, invece, devono rispettare i nuovi requisiti, indipendentemente da quando i lavori erano stati pianificati. Per chi ha una ristrutturazione già cantierata ma non ancora formalmente protocollata, la differenza di pochi giorni nella data di deposito può cambiare l’intero impianto normativo di riferimento.

Sul piano tecnico, la novità principale rispetto alle nuove costruzioni riguarda proprio la distinzione tra ristrutturazioni di primo e secondo livello, con soglie di copertura energetica da rinnovabili diverse a seconda della profondità dell’intervento. La potenza minima dell’impianto fotovoltaico richiesto si calcola sempre con la formula P = k × S, ma il coefficiente k — che nella prassi tecnica per gli edifici residenziali del Centro-Nord Italia si colloca indicativamente tra 0,02 e 0,035 kW/m² — va verificato caso per caso sui decreti attuativi e sulle linee guida ENEA, perché varia in base a zona climatica, destinazione d’uso e tipologia di edificio. Più è estesa la superficie interessata dalla ristrutturazione, più cresce l’impianto richiesto: un fattore che nei progetti di riqualificazione di grandi condomini o edifici pubblici può pesare in modo significativo sul budget e sugli spazi disponibili in copertura.

C’è poi un tassello complementare che i progettisti devono tenere d’occhio: il Decreto Requisiti Minimi (DM 28 ottobre 2025), operativo a pieno regime dal 3 giugno 2026, che stabilisce i parametri tecnici per l’involucro edilizio e gli impianti. Non sostituisce l’obbligo fotovoltaico del D.Lgs. 5/2026, ma lo affianca: una ristrutturazione che soddisfa i requisiti di potenza fotovoltaica ma non quelli sull’involucro termico resta comunque non conforme. Per chi si occupa di gestione dei processi e dei costi negli EPC, questo significa che la progettazione fotovoltaica di una ristrutturazione oggi non può più essere isolata dal resto del capitolato energetico dell’edificio.

Ristrutturazioni e obbligo fotovoltaico: i punti chiave

Elemento Dettaglio
Regola transitoria Pratiche protocollate fino al 2 agosto 2026: vecchie regole. Dal 3 agosto: nuovo obbligo
Interventi coinvolti Ristrutturazioni di primo e secondo livello, con soglie differenziate
Coefficiente k (indicativo, Centro-Nord residenziale) 0,02 – 0,035 kW/m², da verificare su decreti attuativi e linee guida ENEA
Norma complementare Decreto Requisiti Minimi (DM 28/10/2025), operativo dal 3 giugno 2026
Cosa verifica il Decreto Requisiti Minimi Parametri tecnici di involucro edilizio e impianti, in aggiunta all’obbligo fotovoltaico

Domande frequenti

Una ristrutturazione già cantierata prima del 3 agosto è esente dall’obbligo

Dipende dalla data di protocollazione della pratica in Comune, non da quando sono iniziati i lavori: le pratiche protocollate fino al 2 agosto 2026 seguono le regole precedenti, quelle presentate dal 3 agosto in poi devono rispettare il nuovo obbligo.

Tutte le ristrutturazioni hanno lo stesso obbligo di copertura rinnovabile

No. La percentuale varia in base al livello dell’intervento — primo o secondo livello — e non è uno standard unico come previsto per le nuove costruzioni.

Il coefficiente k per calcolare la potenza minima è uguale in tutta Italia

No. Varia per zona climatica, destinazione d’uso e tipologia di edificio; i valori indicativi 0,02-0,035 kW/m² riguardano il residenziale del Centro-Nord e vanno sempre verificati sui decreti attuativi.

Basta rispettare l’obbligo fotovoltaico per essere in regola con la ristrutturazione

No. Il Decreto Requisiti Minimi, operativo dal 3 giugno 2026, impone parametri tecnici separati sull’involucro edilizio e sugli impianti, che si sommano all’obbligo fotovoltaico e vanno soddisfatti entrambi.

Approfondimenti di AssoSolare

Per il quadro sulle nuove costruzioni, il nostro articolo sull’obbligo fotovoltaico dal 3 agosto ripercorre la scadenza e i requisiti generali del D.Lgs. 5/2026, mentre la nostra guida a normative e procedure per il fotovoltaico in Italia raccoglie il quadro completo su GSE, ARERA, Terna e CEI.

Riferimenti istituzionali

Il testo del D.Lgs. 5/2026 e del Decreto Requisiti Minimi (DM 28 ottobre 2025) sono pubblicati su Normattiva. I valori puntuali del coefficiente k e le formule di calcolo della potenza minima sono dettagliati nelle linee guida tecniche pubblicate da ENEA, mentre il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica resta il riferimento istituzionale per l’interpretazione applicativa della norma.

 

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