Il nuovo record solare europeo e il rischio di un captured‑price in caduta: perché il 2027 è l’anno spartiacque per chi progetta impianti C&I

Pubblicato il 04/08/2026

La Consulta chiude l’illusione: il fotovoltaico a terra cede il passo all’agrivoltaico

L’illusione di una scorciatoia giudiziaria per smantellare i paletti del Decreto Agricoltura si è spenta ufficialmente a metà luglio. Chi tra sviluppatori e fondi di investimento aveva scelto di congelare i progetti in attesa di un pronunciamento demolitorio da parte della Corte Costituzionale deve oggi fare i conti con un quadro normativo blindato. Il terreno agricolo, nella visione dei giudici delle leggi, torna a essere un bene da tutelare in via prioritaria rispetto alla pura occupazione di suolo per la produzione energetica.

Per la filiera industriale delle energie rinnovabili non si tratta di una bocciatura totale: segna la fine di un’epoca speculativa basata sull’installazione standard a terra e spinge il mercato verso una convergenza rapida su soluzioni ingegneristiche più complesse, dove la coesistenza tra produzione primaria e generazione elettrica diventa il requisito abilitante per ottenere un titolo autorizzativo valido, non più un elemento accessorio di posizionamento green.

Il verdetto 127/2026 e la linea di demarcazione tracciata dai giudici

Con la sentenza numero 127 depositata il 16 luglio 2026, la Corte Costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità sollevate dal TAR Lazio, confermando la piena costituzionalità delle restrizioni introdotte dal Decreto Legge 63/2024. Il passaggio chiave del pronunciamento risiede nella distinzione netta tra impianto fotovoltaico tradizionale e struttura agrivoltaica. La preclusione all’occupazione dei suoli agricoli si applica rigorosamente ai soli moduli posati direttamente a terra, lasciando del tutto impregiudicato lo sviluppo dei sistemi agrivoltaici avanzati caratterizzati da moduli sopraelevati e continuità dell’attività colturale o pastorale.

Sul fronte dei procedimenti già avviati, la giurisprudenza amministrativa ha contestualmente chiarito i confini della retroattività. Con la sentenza numero 12523 pubblicata il 20 luglio 2026, la Seconda Sezione Quater del TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalle associazioni locali contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per un impianto da 91,99 MW nel Comune di Canino, in provincia di Viterbo. I giudici hanno stabilito che le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto Agricoltura conservano la loro validità e devono essere valutate sulla base del quadro normativo vigente al momento del deposito dell’istanza iniziale.

Il mercato non può più permettersi di progettare impianti fotovoltaici a terra in area agricola sperando nei cavilli dei ricorsi. La sentenza della Consulta stabilisce una regola chiara: l’unico modo per valorizzare un terreno agricolo con il fotovoltaico è progettare fin dal primo giorno una struttura agrivoltaica avanzata a inseguimento monoassiale elevato, integrata con un piano agronomico reale e misurabile.

L’impatto sui costi di sviluppo e il ricalcolo del ROI per gli EPC

La transizione obbligata verso l’agrivoltaico avanzato comporta una ridefinizione immediata dei parametri finanziari e tecnici per i capitoli di spesa aziendali. Il passaggio da una struttura fissa a terra a un impianto agrivoltaico con inseguitori monoassiali rialzati a 2,5 metri dal suolo comporta un incremento del CAPEX stimato tra il 18% e il 24% per MW installato, principalmente a causa delle maggiori quantità di acciaio strutturale, delle fondazioni speciali e dell’impiego di moduli bifacciali ad alta efficienza.

I dati di resa sul campo dimostrano tuttavia come questo extra costo capitale venga progressivamente riassorbito dalle prestazioni operative dell’impianto. Un’analisi comparativa effettuata su un impianto tipo da 10 MWp nell’Italia centrale evidenzia che l’architettura agrivoltaica ad inseguimento genera un incremento di producibilità annua pari a circa 180 MWh per MWp rispetto a una struttura fissa tradizionale, compensando la maggiore spesa iniziale entro il sesto anno di esercizio.

Parametro di Confronto Fotovoltaico Fisso a Terra (Bloccato) Agrivoltaico Avanzato Inseguitore (Autorizzabile)
CAPEX Medio al MWp 680.000 € 830.000 €
Altezza Minima Moduli da Terra 0,8 metri 2,5 metri
Ore di Utilizzo Equivalenti Annue 1.350 ore/anno 1.530 ore/anno
Ammissibilità in Zona Agricola DL 63/2024 Esclusa (eccetto aree idonee ex lege) Pienamente Conforme
Rischio di Bocciatura in Sede di PAUR Elevato / Blocco Istanza Basso con Piano Agronomico idoneo

La gestione operativa della pipeline dei progetti

Per le imprese ingegneristiche e gli sviluppatori la direttiva della Consulta impone una revisione immediata delle opzioni contrattuali sui terreni e delle richieste di connessione Terna ancora pendenti. I progetti che non rientrano nelle eccezioni esplicite delle aree idonee ex lege — come cave dismesse, sedi autostradali o adiacenze industriali entro i 500 metri — devono essere riconvertiti tecnicamente alla tecnologia agrivoltaica prima della presentazione in conferenza di servizi per evitare rigetti diretti per improcedibilità.

La certezza del diritto restituita dal giudice costituzionale azzera le zone grigie operative. Chi dispone di istanze incardinate prima della riforma del maggio 2024 può difendere la continuità del procedimento sulla scorta della giurisprudenza Viterbese del TAR Lazio. Chi sta avviando nuove fasi di origination deve invece integrare la figura dell’agronomo nella squadra di progettazione fin dai rilievi preliminari, garantendo che le altezze delle strutture, la spaziatura tra i tracker e la continuità dei mezzi agricoli rispondano ai requisiti prescritti dalle linee guida nazionali sull’agrivoltaico.

Domande frequenti

La Consulta ha vietato il fotovoltaico nelle aree agricole

No. Ha confermato il divieto specifico per i moduli collocati a terra. Le soluzioni agrivoltaiche con moduli sopraelevati che preservano l’attività agricola restano pienamente ammesse.

I progetti con istanza già depositata prima del 2024 sono a rischio

La giurisprudenza del TAR Lazio conferma che le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto Agricoltura restano valide e vanno valutate secondo il quadro normativo dell’epoca del deposito.

L’agrivoltaico avanzato costa sempre di più del fotovoltaico a terra

Il CAPEX iniziale è più alto, ma la maggiore producibilità dovuta all’inseguimento e all’altezza dei moduli tende a riassorbire la differenza entro alcuni anni di esercizio.

Esistono ancora aree agricole dove installare fotovoltaico a terra

Sì, limitatamente alle aree idonee ex lege individuate dalla normativa, come cave dismesse, sedi autostradali o adiacenze industriali entro i 500 metri.

Approfondimenti di AssoSolare

Per i requisiti tecnici e agronomici delle strutture ammesse dopo questa sentenza, la nostra guida all’agrivoltaico avanzato e ai requisiti MASE resta il riferimento tecnico principale, mentre chi opera anche sul fronte degli incentivi può approfondire i criteri di priorità della graduatoria Parco Agrisolare, il cui perimetro tecnico si intreccia con le stesse regole di ammissibilità qui descritte.

Riferimenti istituzionali

Il testo integrale della sentenza n. 127/2026 della Corte Costituzionale, depositata il 16 luglio 2026, è consultabile sul sito ufficiale della Corte Costituzionale, mentre il Decreto Legge 63/2024 (Decreto Agricoltura), convertito con la Legge 12 luglio 2024 n. 101, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e consultabile su Normattiva.

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