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Obblighi FER 2026: come cambia la progettazione e la gestione dei cantieri.
Pubblicato il 30/03/2026
Il Testo Unico Rinnovabili recepisce in modo integrale la logica della direttiva RED III. Ogni intervento edilizio rilevante deve integrare una quota minima di energia rinnovabile. Non è più possibile depositare una SCIA o ottenere un permesso di costruire senza dimostrare la copertura FER. La verifica non è discrezionale: è un passaggio obbligatorio del procedimento. Le PA devono controllare la documentazione prima del rilascio del titolo e non possono chiudere l’istruttoria in assenza di certificazione.
Le soglie cambiano in base alla tipologia di intervento e riguardano sia il residenziale sia il terziario. La novità più impattante è che l’obbligo scatta anche per la sola sostituzione dell’impianto termico, un caso che fino al 2025 non comportava alcun vincolo FER.
Nuovi obblighi FER 2026: lo schema tecnico delle soglie minime per ottenere il titolo edilizio secondo il Testo Unico Rinnovabili.
Tabella — Obblighi FER del D.Lgs. 5/2026
Il fotovoltaico diventa la soluzione più stabile per rispettare le soglie
Il quadro normativo non impone il fotovoltaico come unica tecnologia, ma nella pratica progettuale è la soluzione più stabile per raggiungere le nuove percentuali FER. Le pompe di calore contribuiscono al bilancio e in alcuni casi possono coprire da sole una parte significativa dei fabbisogni, ma non sempre garantiscono il raggiungimento delle soglie del sessanta o del quaranta per cento senza un’integrazione elettrica rinnovabile. Per questo la maggior parte dei progettisti sta già impostando gli interventi con un impianto FV integrato in copertura, facciata o pertinenze.
La progettazione deve considerare il fotovoltaico fin dalle prime fasi, perché incide su layout, ombreggiamenti, passaggi impiantistici e computi. Le imprese devono trattarlo come parte strutturale del cantiere, non come variante. La PA deve verificare la copertura FER prima del rilascio del titolo, con controlli uniformi sul territorio nazionale.
Centri storici: stop ai divieti generalizzati
Il D.Lgs. 5/2026 interviene su uno dei nodi più critici degli ultimi anni. Molti Comuni avevano introdotto divieti totali nei centri storici, anche su edifici non vincolati. Questa possibilità viene eliminata. Il fotovoltaico non può essere vietato sugli immobili privi di tutela diretta. Il parere della Soprintendenza resta obbligatorio, ma non è più vincolante. Il Comune può autorizzare l’impianto anche in presenza di un parere negativo, purché motivi la decisione.
Per gli edifici vincolati resta la valutazione caso per caso, ma la linea è chiara: la decarbonizzazione è un interesse pubblico prevalente.
Effetti immediati sui cantieri
Il cambiamento è già operativo. I progettisti devono adeguare relazioni energetiche, computi e tavole. Le imprese devono coordinare l’installazione fotovoltaica con le opere di copertura e con gli impianti elettrici. Le PA devono aggiornare modulistica e check-list, perché la verifica della copertura FER diventa un passaggio preliminare. Il settore sta già reagendo: aumentano le richieste di moduli integrati, inverter compatti e soluzioni per coperture complesse.
Il Testo Unico Rinnovabili non lascia spazio a interpretazioni locali. Le soglie sono nazionali, i controlli sono obbligatori e la procedura di infrazione UE impone un’applicazione uniforme. Chi deposita un titolo edilizio senza copertura FER rischia il rigetto immediato.
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