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Iperammortamento 2026: il decreto del 4 maggio cambia la traiettoria del fotovoltaico industriale
Pubblicato iol 06/05/2026
La firma del decreto attuativo del 4 maggio ha riportato ordine in un quadro che, per mesi, era rimasto sospeso tra annunci e bozze tecniche. Il provvedimento, ora pubblicato sul sito del Ministero, definisce in modo puntuale la procedura, i limiti tecnici e i parametri economici dell’iperammortamento 2026. Per il fotovoltaico industriale, che rientra tra i beni agevolabili destinati all’autoproduzione, la misura diventa finalmente operativa. È fondamentale in questa fase consultare la Guida Fotovoltaico 2026, poiché il decreto incide direttamente su dimensionamento, costi massimi ammissibili e criteri di autoconsumo.
Guida rapida all’Iperammortamento 2026: i nuovi parametri tecnici e procedurali per gli impianti fotovoltaici industriali dopo la firma del decreto del 4 maggio.
Limiti di dimensionamento e procedure GSE per l’accesso al beneficio
Il testo chiarisce che gli impianti FER destinati all’autoconsumo possono accedere alla maggiorazione, purché rispettino un principio cardine: la producibilità attesa non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Il decreto definisce questo fabbisogno attraverso una formula che converte anche i consumi termici in energia elettrica equivalente, utilizzando i fattori di conversione riportati nella Tabella 1 dell’allegato tecnico. È un passaggio che chiude definitivamente la stagione delle sovrastime e introduce un criterio oggettivo, verificabile e replicabile. Il tema si collega direttamente alla nostra Guida operativa Incentivi e Agevolazioni 2026, dove il quadro degli strumenti fiscali e contributivi è già stato ricostruito in modo organico.
La procedura è interamente gestita tramite la piattaforma del GSE. L’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva per ogni struttura produttiva, indicando tipologia e ammontare degli investimenti, data prevista di entrata in funzione e applicazione della maggiorazione. Dopo l’esito positivo, entro sessanta giorni va inviata la comunicazione di conferma, con il pagamento del 20% del costo del bene. Al completamento dei lavori, l’impresa trasmette la comunicazione finale, corredata dalle perizie asseverate e dalla certificazione contabile. Il decreto introduce anche due comunicazioni periodiche annuali, una al 20 gennaio e una al 30 giugno, per monitorare l’andamento degli investimenti e delle quote di ammortamento. Questa parte procedurale si inserisce nel quadro più ampio della normativa FER, già approfondita nella sezione dedicata alle normative e procedure fotovoltaico in Italia.
La parte più rilevante per il fotovoltaico è contenuta nell’articolo 8. Sono agevolabili i gruppi di generazione, i trasformatori, i misuratori, i servizi ausiliari e i sistemi di accumulo asserviti all’impianto. Il decreto specifica che gli impianti possono essere installati anche su particelle diverse da quelle della struttura produttiva, purché collegate tramite POD riconducibili alla stessa unità produttiva. Questa novità amplia il perimetro operativo e si collega direttamente alla Guida Tecnologie FV 2026 e alla guida dedicata allo storage industriale BESS.
Il limite di spesa ammissibile è definito con precisione. Per il fotovoltaico, i valori massimi in euro/kWp variano in base alla potenza e alla tipologia di modulo. Il decreto introduce anche il coefficiente α per i sistemi di accumulo, parametro che incide direttamente sulla progettazione. Il tema è stato affrontato anche nell’articolo dedicato ai moduli categoria B e C del registro ENEA e nella guida ai massimali ENEA.
Esempi numerici basati sul decreto
1) Calcolo del limite 105% – caso reale Un’azienda consuma 480.000 kWh/anno elettrici e 120.000 kWh/anno termici equivalenti. Il fabbisogno energetico totale è 600.000 kWh/anno. Il limite massimo di producibilità ammesso è 600.000×1,05=630.000 kWh/anno. Se l’impianto proposto produce 650.000 kWh/anno, non è ammissibile.
2) Calcolo del costo massimo ammissibile – fotovoltaico 800 kWp Per un impianto da 800 kWp con moduli categoria B, la Tabella 2a indica 910 €/kWp. Il costo massimo ammissibile diventa 728.000 €. Se il preventivo EPC è da 780.000 €, la parte eccedente non è agevolabile.
3) Calcolo del limite per l’accumulo – coefficiente α Per un impianto FV da 800 kWp, categoria B, il coefficiente α è 1,2. Il valore massimo agevolabile dell’accumulo è 728.000×1,2=873.600 €. Se il sistema costa 1.000.000 €, la quota eccedente non rientra nell’iperammortamento.
Tabella operativa – Parametri chiave del decreto
FAQ operative per EPC e imprese
L’impianto può essere installato su un terreno diverso dallo stabilimento? Sì, purché il POD sia riconducibile alla stessa struttura produttiva o ricada nella stessa zona di mercato, verificando sempre la compatibilità delle aree idonee.
Il limite del 105% si calcola sui consumi dell’anno precedente? Sì. Il decreto richiede di utilizzare i consumi medi annui dell’esercizio precedente alla comunicazione preventiva per stabilire la taglia corretta.
Gli impianti con cessione totale sono ammessi? No. L’agevolazione riguarda esclusivamente l’autoproduzione destinata all’autoconsumo aziendale.
I sistemi di accumulo sono sempre agevolabili? Sì, purché siano asserviti all’impianto FER e rientrino nel limite di spesa definito dal coefficiente α.
I software cloud rientrano nell’iperammortamento? No. Il decreto esclude esplicitamente i SaaS e i servizi cloud dai beni immateriali agevolabili.
Serve la perizia asseverata? Sì. È obbligatoria per dimostrare le caratteristiche tecniche, l’interconnessione e la piena conformità ai requisiti dell’articolo 8.
Approfondimenti di AssoSolare
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Moduli Categoria B e C registro ENEA: guida ai requisiti tecnici
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Approfondimenti istituzionali
MIMIT – Sito ufficiale Ministero delle Imprese e del Made in Italy: Sezione Iperammortamento
GSE – Portale Transizione Energetica e procedure di comunicazione
ENEA – Registro delle tecnologie fotovoltaiche ammesse agli incentivi