Obbligo fotovoltaico: esenzioni, deroghe ed edifici pubblici — cosa succede davvero se non rispetti la norma

Pubblicato il 12/08/2026

I primi due pezzi di questa serie hanno raccontato la scadenza del 3 agosto e le regole per nuove costruzioni e ristrutturazioni. Ma il D.Lgs. 5/2026 prevede anche un sistema di eccezioni, deroghe e controlli che vale la pena conoscere prima di dare per scontato che l’obbligo si applichi sempre e comunque — perché non è così, e sapere dove si fermano i confini della norma è utile tanto quanto conoscerne gli obblighi.

Partiamo dalle esenzioni esplicite. L’obbligo non si applica agli edifici destinati a esigenze meramente temporanee, da rimuovere entro 24 mesi dalla fine dei lavori, a condizione che temporaneità e termine di rimozione siano indicati nel titolo abilitativo. Non si applica nemmeno agli edifici pubblici nella disponibilità di corpi armati, quando l’adempimento sia incompatibile con la loro natura e destinazione, o riguardi materiali a uso esclusivamente militare. Sul fronte degli interventi, restano fuori dal perimetro dell’obbligo la manutenzione ordinaria e straordinaria puramente interna: rifare i bagni o tinteggiare non fa scattare alcun obbligo fotovoltaico.

C’è poi una clausola più interessante per chi lavora su progetti complessi: la deroga per impossibilità tecnica o economica. Se rispettare l’obbligo è tecnicamente impossibile — vincoli paesaggistici, limiti strutturali, assenza di spazio disponibile — oppure, dal 2026, anche economicamente insostenibile, quando i costi di investimento superano i benefici energetici attesi, il progettista può evitare l’installazione. Ma non basta dichiararlo: deve dimostrare la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili nella relazione tecnica ex legge 10, oppure, se quella relazione non è dovuta, in una comunicazione formale al Comune, secondo modalità che ogni amministrazione stabilisce autonomamente.

Per gli edifici pubblici, la norma è più stringente su entrambi i fronti che contano: il coefficiente k per il calcolo della potenza minima è maggiorato del 10% rispetto al valore base, e la percentuale di copertura dei consumi da rinnovabili sale dal 60% al 65%. È una scelta normativa coerente con il ruolo che la pubblica amministrazione dovrebbe avere nel guidare la transizione, ma che per chi progetta per il settore pubblico significa dimensionare gli impianti su soglie più alte fin dalla fase preliminare.

Cosa rischia davvero chi non rispetta l’obbligo

La sanzione principale non è una multa: è il blocco amministrativo, e agisce su due fronti distinti. Il primo è preventivo — il Comune nega il rilascio del titolo edilizio se la relazione tecnica manca o evidenzia anomalie nel rispetto delle quote rinnovabili e delle potenze minime, impedendo di fatto l’apertura del cantiere. Il secondo, meno raccontato ma altrettanto concreto, riguarda la fine dei lavori: se l’edificio non risulta conforme, non viene rilasciata la segnalazione certificata di agibilità, il che significa che l’immobile non può essere legalmente abitato, venduto o affittato, anche se i lavori sono formalmente terminati. Il rispetto della norma resta inoltre soggetto a controlli successivi, sia da parte dei Comuni sia nell’ambito dei sistemi di verifica che le Regioni possono disciplinare autonomamente.

Esenzioni, deroghe e regole per gli edifici pubblici

Caso Regola
Edifici temporanei Esenti se rimossi entro 24 mesi e indicati come tali nel titolo abilitativo
Edifici militari Esenti se l’obbligo è incompatibile con natura/destinazione o riguarda materiali esclusivamente militari
Manutenzione interna Esclusa dall’obbligo (es. rifacimento bagni, tinteggiatura)
Impossibilità tecnica o economica Deroga ammessa, ma va dimostrata in relazione tecnica ex legge 10 o comunicazione al Comune
Coefficiente k, nuove costruzioni 0,05 (privati), 0,055 (pubblici, +10%)
Coefficiente k, edifici esistenti 0,025
Copertura minima da rinnovabili 60% (privati), 65% (edifici pubblici)

Domande frequenti

La deroga per impossibilità economica è automatica

No. Va dimostrata in modo puntuale nella relazione tecnica ex legge 10, escludendo la fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili, oppure in una comunicazione formale al Comune se quella relazione non è dovuta.

Se l’edificio è conforme al momento del titolo edilizio, è al sicuro anche a fine lavori

No. La conformità va mantenuta anche a fine lavori: senza di essa non viene rilasciata la segnalazione certificata di agibilità, e l’immobile non può essere legalmente abitato, venduto o affittato.

Gli edifici pubblici hanno le stesse soglie dei privati

No. Il coefficiente k è maggiorato del 10% e la copertura minima da rinnovabili sale dal 60% al 65%.

Rifare i bagni di casa fa scattare l’obbligo fotovoltaico

No. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria puramente interna restano esclusi dal perimetro dell’obbligo.

I controlli si fermano al momento del rilascio del titolo edilizio

No. Le dichiarazioni possono essere oggetto di controlli successivi sia da parte dei Comuni sia nell’ambito dei sistemi di verifica regionali.

Approfondimenti di AssoSolare

Per il quadro generale sulla scadenza del 3 agosto, il nostro articolo sull’obbligo fotovoltaico per le nuove costruzioni ripercorre i requisiti di base, mentre l’approfondimento sulle ristrutturazioni e l’obbligo fotovoltaico analizza le soglie per livello di intervento. La nostra guida a normative e procedure per il fotovoltaico in Italia resta il riferimento generale su GSE, ARERA, Terna e CEI.

Riferimenti istituzionali

Il testo del D.Lgs. 5/2026 e le esenzioni previste dall’art. 26 sono consultabili su Normattiva. Le modalità di controllo regionale richiamate dal comma 7 dell’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 sono definite dalle singole Regioni; il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica resta il riferimento istituzionale per l’interpretazione applicativa della norma a livello statale.

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