Obbligo fotovoltaico D.Lgs. 5/2026: cosa cambia per gli EPC a due mesi dall’entrata in vigore

Pubblicato il 06/10/2026

Il 3 agosto 2026 sono entrati in applicazione, per i titoli edilizi presentati da quella data, i nuovi requisiti sulle fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. 5/2026, il decreto con cui l’Italia ha recepito parte della direttiva RED III. Ne abbiamo già descritto meccanica e soglie negli approfondimenti dedicati all’obbligo fotovoltaico nelle nuove costruzioni, alle regole per le ristrutturazioni e alle esenzioni previste. A due mesi dall’entrata in vigore, il punto che interessa chi progetta e installa non è più se l’obbligo si applica, ma cosa cambia concretamente nel modo di lavorare di un EPC.

Il primo cambiamento riguarda la responsabilità tecnica. Senza l’asseverazione ai sensi della Legge 10/1991, che deve ora certificare anche il rispetto dei requisiti minimi di copertura da fonti rinnovabili, il Comune non rilascia il Permesso di Costruire né valida la SCIA: il progetto resta bloccato. Questo sposta parte del rischio di progetto sul tecnico abilitato che firma l’asseverazione, e per gli EPC che offrono un servizio integrato significa strutturare fin dall’inizio la fase di progettazione impiantistica insieme a quella edilizia, non più come intervento successivo. La gestione dei processi EPC deve quindi anticipare il dimensionamento FER a una fase in cui, in molti casi, il progetto edilizio non è ancora definitivo.

Il secondo cambiamento è quantitativo e riguarda il dimensionamento minimo. La potenza elettrica richiesta si calcola con la formula P = k × S, dove S è la superficie in pianta dell’edificio e k vale 0,05 per le nuove costruzioni e 0,025 per gli interventi sugli edifici esistenti che rientrano nel campo di applicazione. Su una villetta con 130 m² di superficie in pianta il minimo di legge è 6,5 kW; su un capannone artigianale di 800 m² sale a 40 kW. Il punto operativo per l’EPC è che questo valore è un pavimento normativo, non un dimensionamento energetico: un edificio con pompa di calore e obiettivi di autoconsumo elevati richiede quasi sempre una potenza superiore, il che apre uno spazio di consulenza tecnica che prima dell’obbligo non esisteva nella stessa forma, specie nell’integrazione con sistemi fotovoltaico e pompa di calore e con soluzioni di building automation per la gestione dei consumi.

Il terzo cambiamento riguarda dove si installa, non solo quanto. Il decreto impone il principio dell’integrazione architettonica: l’impianto a terra non concorre al rispetto dell’obbligo, che richiede pannelli su tetto, facciate o pertinenze come tettoie per parcheggi, pergolati strutturati o vetrate fotovoltaiche. Per gli EPC che lavorano su edifici con coperture poco idonee, vincoli paesaggistici o superfici insufficienti, questo significa ampliare il catalogo prodotti oltre il tetto tradizionale, un cambiamento di mix che incide su fornitori, competenze di posa e, in ultima analisi, sulla bancabilità del progetto complessivo, soprattutto quando la soluzione di integrazione incide sul preventivo in modo non trascurabile rispetto a un impianto a terra equivalente.

Va detto con chiarezza cosa non è ancora misurabile: a due mesi dall’entrata in vigore non esistono ancora dati pubblici su quanti titoli edilizi siano stati effettivamente respinti per asseverazioni mancanti o carenti, né statistiche ufficiali sull’impatto sui tempi di rilascio dei permessi. Chi opera sul campo può però già osservare l’effetto a monte: i progettisti stanno integrando il calcolo FER nelle prime fasi di progettazione anziché aggiungerlo a valle, e le richieste di preventivo agli EPC includono sempre più spesso una componente di pertinenze fotovoltaiche che prima non veniva considerata.

D.Lgs. 5/2026: la formula e le soglie che contano per l’EPC

Parametro Nuove costruzioni Edifici esistenti (interventi rilevanti)
Coefficiente k nella formula P = k × S 0,05 0,025
Copertura minima FER consumi termici (privati) 60% Requisiti specifici per tipo di intervento
Copertura minima FER consumi termici (edifici pubblici) 65% —
Esempio: villetta 130 m² 6,5 kW minimi 3,25 kW minimi (se soggetta a obbligo)
Esempio: capannone 800 m² 40 kW minimi 20 kW minimi (se soggetta a obbligo)
Impianto a terra Non concorre al rispetto dell’obbligo Non concorre al rispetto dell’obbligo
Conseguenza mancata asseverazione Legge 10 Diniego titolo edilizio Diniego titolo edilizio

FAQ — Obbligo fotovoltaico D.Lgs. 5/2026 e impatto sugli EPC

Da quando si applica il D.Lgs. 5/2026

Dal 3 agosto 2026, per tutti i titoli edilizi presentati da quella data in poi. I progetti con titolo edilizio richiesto prima non sono soggetti ai nuovi requisiti.

Chi firma l’asseverazione che certifica il rispetto dell’obbligo

Un tecnico abilitato, ai sensi della Legge 10/1991, che deve certificare sia la copertura FER dei consumi termici sia il rispetto della potenza elettrica minima calcolata con la formula P = k × S.

Un impianto a terra può soddisfare l’obbligo

No. La normativa richiede l’integrazione architettonica: pannelli su tetto, facciate o pertinenze come tettoie e pergolati strutturati.

Il minimo di legge coincide con il dimensionamento consigliato

Quasi mai. Il minimo normativo è un requisito di conformità, non un dimensionamento energetico: la presenza di una pompa di calore o obiettivi di autoconsumo elevati richiedono in genere una potenza superiore.

Cosa cambia in concreto per un EPC rispetto a prima del 3 agosto 2026

La progettazione impiantistica deve integrarsi con quella edilizia fin dalle prime fasi, il catalogo prodotti si amplia alle soluzioni di integrazione architettonica, e la responsabilità tecnica dell’asseverazione diventa un elemento centrale del servizio offerto.

Approfondimenti di AssoSolare

Per il quadro completo delle regole, i requisiti e le soglie del D.Lgs. 5/2026 restano validi i nostri approfondimenti dedicati all’obbligo fotovoltaico nelle nuove costruzioni, alle regole per gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazione e alle esenzioni previste dalla normativa. Per chi valuta l’impatto sui costi e sui tempi di sviluppo del progetto, utile anche il nostro approfondimento sul Testo Unico Rinnovabili e gli obblighi FER in edilizia.

Riferimenti istituzionali

Il testo integrale del decreto è consultabile sul portale della Gazzetta Ufficiale, D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, mentre le procedure di connessione e gli adempimenti tecnici collegati restano soggetti alle regole pubblicate sul portale Terna dedicato alla connessione alla rete.

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