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Conto Energia, dal 2028 puoi uscire: ma per farlo devi rifare l’impianto da zero
Pubblicato il 12/10/2026
Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 agosto 2026, n. 262, è stato pubblicato il 28 settembre ed è in vigore dal 29. Attua l’articolo 2 del decreto Bollette (DL 21/2026, convertito dalla legge 49/2026) e apre agli impianti sopra i 20 kW incentivati con tariffe o premi fissi, dal primo al quarto Conto Energia, la possibilità di lasciare il regime incentivante in anticipo a fronte di un corrispettivo economico. Il contingente massimo è di 10 GW. Per chi ha un parco fermo da oltre dieci anni è la prima alternativa strutturata alla permanenza fino a fine incentivo, di cui avevamo già raccontato le opzioni GSE per il Conto Energia.
L’uscita si paga con un rifacimento integrale dell’impianto. I lavori partono dal 1° gennaio 2028 e la messa in esercizio deve arrivare entro il 31 dicembre 2030. L’impianto rinnovato deve produrre almeno il 30% in più se i moduli sono installati non a terra o in area agricola, e almeno il doppio del valore atteso nel periodo di incentivazione residua in tutti gli altri casi. Si potranno usare solo moduli iscritti al registro dell’articolo 12 del DL 181/2023, cioè prodotti nella UE: un vincolo che richiama quello già visto sui moduli made in EU e registro ENEA.
Il calendario parte subito. Il GSE deve pubblicare le regole operative entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro fine ottobre. Seguono un avviso pubblico entro 10 giorni e 30 giorni per le manifestazioni di interesse, con la procedura competitiva da chiudere entro il 30 giugno 2027. Chi possiede un impianto del 2010-2012 ha quindi poche settimane per capire se il rifacimento vale più della permanenza nel regime. Il conto tocca da vicino il revamping dei parchi in Conto Energia.
Chi può uscire e quanto spazio c’è
Il decreto riguarda gli impianti con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW e tariffe o premi fissi, quindi i parchi dei primi quattro Conti Energia, quelli nati tra il 2005 e il 2013. Il limite complessivo è di 10 GW, e solo con le manifestazioni di interesse si saprà quante domande arriveranno. Un effetto collaterale citato dalla stampa è la capacità di rete che si libera per nuovi impianti, un tema che si incrocia con la saturazione virtuale della rete e le connessioni 2026.
Il prezzo dell’uscita: rifare tutto
La parola da leggere con attenzione è “integrale”. Il decreto chiede un rifacimento completo e non una sostituzione di qualche stringa di moduli o degli inverter. L’incremento di producibilità richiesto è la soglia da superare e va dimostrato con numeri: per questo conta partire da una fotografia seria dello stato dell’impianto, con misure I-V e termografia. Chi ha un parco a terra fuori da aree agricole deve puntare al raddoppio della produzione attesa, e le leve da valutare sono moduli più efficienti e accumulo, come nel pezzo sul retrofit con BESS.
La clausola dei moduli europei
È il punto che pesa di più sul budget. Il registro dell’articolo 12 del DL 181/2023 ammette moduli con requisiti territoriali e tecnici precisi, e la scelta tra moduli cinesi e UE incide sul costo dell’intervento, come visto nel confronto tra moduli cinesi e UE. Chi esce dal Conto Energia deve metterlo in conto fin dall’inizio, perché un modulo non iscritto fa saltare il corrispettivo. Resta poi da capire che fine faranno i pannelli smontati: il tema è affrontato nella guida alla gestione dei moduli smontati nel revamping.
Energia residua e potenza aggiuntiva
Il decreto separa due quote. L’energia riferibile alla potenza già esistente dovrà essere contrattualizzata a termine, mentre la potenza aggiuntiva potrà accedere ai meccanismi di sostegno. Tradotto: una parte del ricavo dovrà passare da un contratto, e qui entrano in gioco i PPA e la loro bancabilità e il rischio sui prezzi nelle ore di punta già descritto nell’articolo sul prezzo zero e il captured price 2027. I dettagli della contrattualizzazione dipenderanno dalle regole operative del GSE e per ora non sono pubblici.
Cosa manca ancora e dove si può inciampare
L’importo del corrispettivo non è fissato nel decreto: sarà definito dalle regole operative e dalla procedura competitiva del GSE. Chi decide oggi lo fa senza sapere quanto incasserà. Il decreto prevede inoltre la decadenza dal corrispettivo se si sforano le scadenze o se la documentazione non è conforme, quindi ritardi di fornitura dei moduli o di connessione possono costare cari. Prima di sottoscrivere un contratto con un EPC conviene aspettare il testo delle regole GSE e chiedere garanzie su tempi e provenienza dei moduli. Sul rapporto con l’EPC vale quanto scritto nell’articolo su EPC, processi e costi.
Domande frequenti sull’uscita dal Conto Energia
Chi può uscire dal Conto Energia con il DM 262
Possono aderire gli impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che ricevono tariffe o premi fissi nei primi quattro Conti Energia. Il contingente massimo è di 10 GW.
Da quando si può uscire
I lavori di rifacimento possono iniziare dal 1° gennaio 2028 e l’impianto rinnovato deve entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2030. Le manifestazioni di interesse si presentano prima, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle regole operative del GSE, attese entro fine ottobre.
Quanto deve crescere la produzione dell’impianto
Serve un incremento di almeno il 30% se i moduli sono installati non a terra o in area agricola. Negli altri casi la producibilità deve essere almeno il doppio del valore atteso nel periodo di incentivazione residua.
Si possono usare moduli extra UE
No. Il decreto richiede esclusivamente moduli iscritti al registro dell’articolo 12 del DL 181/2023, che riguarda la produzione nell’Unione europea.
Quanto si incassa per l’uscita
Il decreto prevede un corrispettivo economico, ma l’importo non è indicato nel testo. Sarà definito con le regole operative del GSE e con la procedura competitiva, da concludere entro il 30 giugno 2027.
Cosa succede se si sforano i termini
Il mancato rispetto delle scadenze, a partire dalla comunicazione al GSE entro 90 giorni dall’entrata in esercizio, e la documentazione non conforme comportano la decadenza dal corrispettivo.
Approfondimenti di AssoSolare
Chi vuole capire se l’uscita conviene può partire dalla guida sul revamping in Conto Energia e le regole GSE, proseguire con il confronto tra CER e revamping come investimento e controllare il mercato dei moduli di seconda mano nell’articolo sul repowering e i moduli usati.
Riferimenti istituzionali
Il testo di legge su cui si regge la misura è il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 su Normattiva, mentre le regole operative e la modulistica per gli impianti in Conto Energia vanno cercate sulla pagina GSE dedicata al Conto Energia e sulla sezione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dedicata agli incentivi.